Statuto
STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA (COMPAG)
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
TITOLO I° - I PRINCIPI :
ART. 1 - Denominazione, durata, sede.
ART. 2 - Scopi
TITOLO II° - RAPPORTI ASSOCIATIVI :
ART. 3 - I soci
ART. 4 - Cause di perdita della qualità di socio.
ART. 5 - Doppio inquadramento.
TITOLO III° - ORGANI :
ART. 6 - Organi.
ART. 7 - Il congresso nazionale.
ART. 8 - Congresso ordinario e straordinario.
ART. 9 - Votazioni.
ART. 10 - Competenze del congresso nazionale.
ART. 11 - Il consiglio.
ART. 12 - Il presidente del consiglio.
ART. 13 - Competenze del consiglio.
ART. 14 - La giunta esecutiva.
ART. 15 - Il presidente della federazione.
ART. 16 - Il collegio dei sindaci.
ART. 17 - Collegio dei probiviri.
ART. 18 - L'assemblea delle provincie.
ART. 19 - Le cariche statuarie.
ART. 20 - Incompatibilità.
ART. 21 - Il segretario generale.
ART. 22 - Comitato generale di coordinamento.
TITOLO IV° - PATRIMONIO - BILANCIO
ART. 23 - Il patrimonio.
ART. 24 - Modifiche allo statuto e allo scioglimento.
ART. 25 - Disposizioni finali.
La Federazione ha sede in Bologna Piazza della Costituzione n. 8 ed aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo accettandone totalmente lo statuto che si applica nei casi non previsti dal presente.
La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.
La sua durata illimitata.
Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà:
1) Elaborare, promuovere ed attuare piani di carattere generale e sinergie operative per facilitare lo sviluppo economico e sociale dei settori merceologici aderenti.
2) Prestare servizi di assistenza nel campo sindacale, amministrativo, tecnico-legale.
3) Provvedere alla gestione ed amministrazione del patrimonio dell'ente.
4) Studiare ed attuare la soluzione dei problemi che interessino la categoria rappresentata.
5) Provvedere alla costituzione e alla tenuta di albi divisi per settori merceologici.
6) Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
7) Espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati del Congresso sia ad essa direttamente affidato.
TITOLO II° - RAPPORTI ASSOCIATIVI
1) I Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno alle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio.
2) Gli operatori del settore aderenti alle sopracitate Organizzazioni territoriali ove non sia ancora costituito il Sindacato provinciale di categoria.
I soci di cui ai punti 1) e 2) possono altresì aderire alla Federazione anche in qualità di Socio Sostenitore conferendo alla Federazione ulteriore contributo stabilito dal Consiglio.
L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.
Gli operatori ed i Sindacati associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
1) La mancata corresponsione dei contributi sociali;
2) le dimissioni presentate per iscritto dal socio stesso;
3) il decesso del socio;
4) la cessazione dell'attività ovvero la cessazione di Sindacato Provinciale di Categoria;
5) l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente statuto;
6) l'indegnità del socio;
7) lo scioglimento della Federazione, deliberato dal Congresso straordinario.
L'organo competente a decretare la perdita della qualità di socio è il Consiglio a maggioranza dei suoi membri.
1) Il Congresso Nazionale
2) Il Presidente
3) Il Consiglio
4) Il Presidente del Consiglio
5) La Giunta Esecutiva
6) Il Collegio dei Sindaci
7) L'Assemblea delle Province
8) Il Collegio dei Probiviri
1) Il Presidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria di cui al precedente articolo 3 punto 1) ovvero altro rappresentante purché‚ socio del Sindacato stesso.
2) Gli operatori di cui al precedente articolo 3 punto 2).
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai componenti del Congresso in regola con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio.
A ciascun Sindacato di cui all'articolo 3 punto 1) spettano tanti voti quanti sono i soci ad esso regolarmente iscritti ai quali si aggiunge un ulteriore voto per ciascun socio sostenitore appartenente al Sindacato stesso.
A ciascun operatore di cui all'articolo 3 punto 2) spetta un voto al quale si aggiunge un ulteriore voto qualora l'operatore sia anche socio sostenitore.
Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo forniti dalle Ascom, eventualmente integrati dalle schede d'adesione o altra documentazione equipollente per i casi in cui il predetto contributo non sia applicabile.
Ciascun componente il Congresso può delegare altro socio che non potrà comunque essere portatore di più di due deleghe.
Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce almeno ogni quattro anni su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci con le modalità che il Consiglio fisserà di volta in volta.
Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente della Federazione quando lo ritenga opportuno o per decisione del Consiglio o quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci aderenti presentando uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio o dal prescritto numero di soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti la convocazione sarà effettuata, entro i successivi 10 giorni, ad iniziativa dei proponenti.
Nelle votazioni a scrutinio non segreto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la votazione si ripete una seconda volta. Nel caso si verifichi nuovamente il risultato di parità, le proposte si intendono respinte. Nelle elezioni per le cariche statutarie, quando ci sia parità di voti tra i due eletti, s'intende eletto il più giovane.
a) delibera la linea politico-sindacale della Federazione;
b) esamina la relazione del Presidente Federale sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria;
c) elegge il Presidente della Federazione scegliendolo tra i titolari delle ditte o i rappresentanti legali delle società aderenti alla Federazione;
d) elegge il Consiglio composto da 10 a 20 membri;
e) elegge il Collegio dei Sindaci composto da tre effettivi e due supplenti;
f) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
g) delibera eventuali modifiche statutarie;
h) elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il proprio Presidente e un Vicepresidente; inoltre designa cinque membri che andranno a comporre la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio è convocato dal proprio Presidente almeno ogni 6 mesi e quante volte lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o la Giunta o il Collegio dei Sindaci.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di Consiglieri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 giorni ad iniziativa dei proponenti.
Il Consiglio viene convocato mediante lettera o telegramma ovvero fax da spedire, rispettivamente almeno 10 giorni o 5 giorni prima del giorno fissato per la convocazione, a ciascun Consigliere.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza.
Per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni di competenza del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto.
In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete l'operazione di voto si ripete e in caso di rinnovata parità le proposte si intendono respinte.
Nelle elezioni per le cariche interne, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende eletto il più giovane. Non sono ammesse deleghe.
a) detta i criteri d'azione della Federazione;
b) può cooptare fino a tre ulteriori Consiglieri scelti tra gli operatori del settore e soci delle Organizzazioni Territoriali aderenti alla Confcommercio;
c) approva annualmente la relazione politica e finanziaria, nonchè‚ i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dalla Giunta;
d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Sindacati di cui all'art. 3 punto 1, di quelli dovuti dagli operatori di cui all'art. 3 punto 2, nonchè‚ la quota ulteriore dovuta dai soci sostenitori;
e) realizza le deliberazioni del Congresso nazionale e impartisce, tra un Congresso e l'altro le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività della Federazione, nonchè‚ di programmare gli indirizzi di politica sindacale della categoria;
f) nomina i componenti delle commissioni relative ai singoli settori merceologici;
g) delibera sulla perdita di qualità di socio nei casi previsti dall'art. 4 del presente statuto;
h) nomina il Segretario Generale della Federazione;
i) nella seduta precedente lo svolgimento del Congresso Nazionale procede a determinare le modalità per la partecipazione al Congresso dei soggetti che lo costituiscono;
l) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti della Federazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente.
La Giunta Esecutiva tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre a ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.
Egli vigila sull'andamento generale della Federazione e sulla regolare attuazione delle delibere degli Organi Collegiali.
Il Presidente:
a) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
b) convoca il Congresso Nazionale;
c) esercita, in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo riferire per ratifica alla stessa nella sua prima riunione successiva;
d) si sostituisce al Presidente del Consiglio in caso di inattività di questo.
Il Collegio dei Sindaci ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Congresso Nazionale; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
Nella sua prima riunione il Collegio provvede a eleggere nel suo seno il proprio Presidente.
L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato anche ai Sindaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 1øc. C.C..
Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
In caso di recesso o decadenza di un Consigliere è lo stesso Consiglio che provvederà, se lo ritiene necessario, a rimpiazzare il posto vacante. Il Consigliere che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica e viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di vacanza del posto di Presidente della Federazione assume la presidenza il Presidente del Consiglio, il quale dovrà provvedere a convocare il Congresso entro 90 giorni dalla data della vacanza per l'elezione del nuovo Presidente.
Assiste gli Organi della Federazione nell'espletamento dei compiti ad essi demandati.
Svolge, inoltre, funzioni di segretario degli organi collegiali e partecipa ai relativi lavori con voto consultivo.
TITOLO IV° - PATRIMONIO - BILANCIO
Con le stesse modalità si può deliberare lo scioglimento della Federazione.
Il Congresso, che ha deliberato lo scioglimento, nomina da uno a tre liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in merito alla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere dovranno essere verbalizzate da notaio.