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Albo Nazionale
dei Commercianti di Fitofarmaci
CODICE DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE ADERENTI
1. Prenessa.
2. Requisiti di ammissione all'albo.
3. Collaborarione con la pubblica amministrazione e con gli organi di controllo.
4. Etica del commerciante.
5. Obblighi delle imprese aderenti.
5.1 Furto dei prodotti.
6. Provvedimenti disciplinari.
7. Organo di vigilanza.
CODICE DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE ADERENTI
1. Premessa.
L'Albo dei Commercianti di Fitofarmaci istituito dalla Federazione Nazionale
Commercianti Macchine e Prodotti per l'Agricoltura - Compag - si presenta come
uno strumento per valorizzare la figura professionale dell'operatore commerciale.
Il presente Codice di Comportamento compendia le indicazioni che tutte le imprese
iscritte all'Albo sono tenute ad osservare ed è pertanto vincolante per
gli associati. Esso contiene una serie di norme ad integrazione di tutte le
disposizioni di legge vigenti in materia di commercializzazione di fitofarmaci.
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2. Requisiti di ammissione all' albo
L'impresa per essere iscritta all'Albo deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso delle autorizzazioni al commercio e alla vendita dei
presidi sanitari per l'agricoltura;
b) avere ottenuto il certificato di prevenzione incendi o il nulla osta provvisorio
(ove richiesto);
c) essere iscritta al Sindacato Prodotti per l'Agricoltura aderente alla Confcommercio
della propria provincia, dove questo è regolarmente costituito;
d) avere ottenuto il benestare del Consiglio del Sindacato Compag Prodotti
per l'Agricoltura provinciale o, qualora la Provincia non fosse organizzata
in Sindacato, del Rappresentante Provinciale. Nelle Province dove la Compag
non ha alcun Rappresentante è necessario il parere favorevole di un Rappresentante
di una Provincia confinante;
e) non deve avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, né deve trovarsi in liquidazione;
f) non deve essere sottoposta ad indagine per ricettazione o furto.
Per ottenere l'iscrizione all'Albo l'impresa, che possiede i requisiti suesposti,
deve:
1) presentare alla Compag Settore Prodotti la domanda di adesione predisposta,
debitamente sottoscritta;
2) avere versato la quota annuale.
L'impresa che presenta domanda deve dichiarare sotto la propria responsabilità
di possedere i requisiti di cui ai punti 2.a) e 2.b).
Il Consiglio Provinciale di appartenenza o colui che ha il compito di esprimere
il parere favorevole all'ammissione, avuta la comunicazione dalla Compag nazionale
della presentazione della domanda di adesione, deve, entro 30 giorni, provvedere
alla verifica dei requisiti di cui ai punti 2.c), 2.d), 2.e) e 2.f).
L'ammissione viene deliberata dall'Organo di vigilanza, previa verifica di tutte
le condizioni suesposte.
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3. Collaborazione con la pubblica amministrazione e gli organi di controllo.
Gli iscritti all'Albo si impegnano a collaborare con la Pubblica Amministrazione
e con gli Organi di controllo al fine di salvaguardare nella maniera più
ampia possibile la sicurezza dell'uomo e delle risorse ambientali.
Le imprese aderenti si impegnano inoltre a realizzare un'attenta attività
di prevenzione di ogni possibile rischio, soprattutto nella fase in cui il prodotto
è sotto la responsabilità del commerciante.
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4. Etica del commerciante.
Il commerciante iscritto all'Albo si impegna a:
· non consigliare l'uso di tecniche e/o prodotti impropri o non strettamente
necessari a migliorare l'efficienza e la produttività del settore agricolo;
· prestare all'utilizzatore nell'ambito delle proprie conoscenze tecniche,
la massima assistenza possibile volta alla più idonea utilizzazione dei
metodi e/o prodotti consigliati;
· segnalare la presenza in zona di contoterzisti che, oltre a prestare
il servizio che a loro compete, riforniscono l'agricoltore anche di prodotti,
pur non essendo in regola con le ristrettive norme del commercio e non possedendo
locali di deposito a norma.
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5. Obblighi delle imprese aderenti.
Le imprese iscritte all'Albo dei Commercianti di fitofarmaci al fine di migliorare
i rapporti con gli agricoltori e l'efficienza del settore della difesa delle
piante sono obbligate a:
a) garantire la presenza costante nel punto vendita di almeno una persona munita
dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita prevista dall'Art. 9 del D.P.R.
n. 1255 del 3 agosto 1968;
b) commercializzare presidi sanitari in regola con le norme vigenti;
c) vendere presidi sanitari solo ad acquirenti in regola con le normative vigenti
ed in possesso delle autorizzazioni richieste;
d) avere locali di deposito e vendita conformi alle normative vigenti.
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5.1- Furto dei prodotti.
Affinché la Compag possa costituire una mappa dei luoghi dove i furti
risultano sistematici e maggiormente frequenti (comprensiva dell'indicazione
dei presidi sanitari sottratti e illegalmente presenti sul mercato) e comunicare
agli Organi di Controllo eventuali distorsioni provocate dalla presenza sul
mercato di prodotti illegali, gli iscritti all'Albo sono obbligati a:
· assicurarsi sempre e nella maniera più rigorosa possibile della
provenienza lecita dei prodotti per l'agricoltura che si andranno a commercializzare;
· trasmettere alla Compag, nell'eventualità di un furto di presidi
sanitari, copia della denuncia presentata alle Autorità.
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6. Provvedimenti disciplinari.
Un'impresa che pur essendo già iscritta all'Albo perde i requisiti di
ammissione ha l'obbligo di comunicarlo alla Compag, la quale, tramite delibera
dell'Organo di vigilanza, concederà un termine, da definirsi in funzione
dei singoli casi, entro il quale l'impresa può regolarizzare la propria
posizione.
Qualora l'impresa non comunicasse alla Compag la propria perdita dei requisiti
e l'Organo di vigilanza, dietro segnalazione, constatasse, con la collaborazione
del Consiglio Provinciale Settore Prodotti di appartenenza, la loro effettiva
mancanza, provvederà alla sospensione a tempo determinato dell'impresa
ed alla cancellazione del nominativo dall'Elenco degli Iscritti per un periodo
non inferiore ai 6 mesi.
L'espulsione, che comporta la cancellazione a tempo indeterminato dall'Elenco
pubblicato, è prevista quando vi sia prova documentata della perdita
di uno dei requisiti di ammissione previsti di cui ai punti 2.e) e 2.f).
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7. Organo di vigilanza.
E' istituito, in seno alla Compag, un Organo di Vigilanza che ha il compito
di esaminare le richieste di ammissione all'Albo, valutare le segnalazioni pervenute
e prendere gli eventuali provvedimenti disciplinari, sentito il parere del Consiglio
Provinciale di appartenenza dell'iscritto, se esistente.
L'Organo di Vigilanza è costituito da cinque persone:
Presidente Nazionale,
Presidente Settore Prodotti,
Presidente Commissione Antiparassitari,
Vicepresidente Nazionale
un Consigliere Settore Prodotti
designato a maggioranza dal Consiglio Settore Prodotti Compag.
L'Organo di Vigilanza delibera a maggioranza dei componenti.
Le imprese aderenti sono impegnate al pieno rispetto delle regole indicate
nel presente Codice e hanno il diritto/dovere di segnalare comportamenti considerati
in contrasto con le suddette regole.
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