PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
TITOLO I° - I PRINCIPI :
-ART. 1 - Denominazione, durata, sede.
-ART. 2 - Scopi
TITOLO II° - RAPPORTI ASSOCIATIVI :
-ART. 3 - I soci
-ART. 4 - Cause di perdita della qualitą di socio.
-ART. 5 - Doppio inquadramento.
TITOLO III° - ORGANI :
-ART. 6 - Organi.
-ART. 7 - Il congresso nazionale.
-ART. 8 - Congresso ordinario e straordinario.
-ART. 9 - Votazioni.
-ART. 10 - Competenze del congresso nazionale.
-ART. 11 - Il consiglio.
-ART. 12 - Il presidente del consiglio.
-ART. 13 - Competenze del consiglio.
-ART. 14 - La giunta esecutiva.
-ART. 15 - Il presidente della federazione.
-ART. 16 - Il collegio dei sindaci.
-ART. 17 - Collegio dei probiviri.
-ART. 18 - L'assemblea delle provincie.
-ART. 19 - Le cariche statuarie.
-ART. 20 - Incompatibilitą.
-ART. 21 - Il segretario generale.
.-ART. 22 - Comitato generale di coordinamento.
TITOLO IV° - PATRIMONIO - BILANCIO
-ART. 23 - Il patrimonio.
-ART. 24 - Modifiche allo statuto e allo scioglimento.
-ART. 25 - Disposizioni finali.
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1.La Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura (in sigla
COMPAG) si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica
dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti
principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona
e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica,
e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso
della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come
carattere primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico
e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità
di fronte alla legge e alle istituzioni;
g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della
realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
h) l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire
ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello
di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito
del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa
che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in
qualunque forma si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti
e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle
condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti
i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare
di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito
di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il
superiore interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto
del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto
lavorativo.
Top
TITOLO I° - I PRINCIPI
ART. 1 - Denominazione, durata, sede.
La Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'agricoltura (in sigla
Compag), di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale
gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali
che operano nel settore.
La Federazione ha sede in Bologna Piazza della Costituzione n. 8 ed aderisce
alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo accettandone
totalmente lo statuto che si applica nei casi non previsti dal presente.
La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti
o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere
regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali,
subordinatamente al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana
del Commercio del Turismo e dei Servizi.
La sua durata illimitata.
Top
ART. 2 - Scopi.
La Federazione si propone di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria
in tutti i settori dell'attività sindacale, economica, amministrativa,
legislativa e fiscale, in armonia con le direttive generali della Confederazione
Generale Italiana del Commercio e del Turismo.
Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà:
1) Elaborare, promuovere ed attuare piani di carattere generale e sinergie operative
per facilitare lo sviluppo economico e sociale dei settori merceologici aderenti.
2) Prestare servizi di assistenza nel campo sindacale, amministrativo, tecnico-legale.
3) Provvedere alla gestione ed amministrazione del patrimonio dell'ente.
4) Studiare ed attuare la soluzione dei problemi che interessino la categoria
rappresentata.
5) Provvedere alla costituzione e alla tenuta di albi divisi per settori merceologici.
6) Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni
ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
7) Espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati del Congresso
sia ad essa direttamente affidato.
Top
TITOLO II° - RAPPORTI ASSOCIATIVI
ART. 3 - I soci.
Sono soci della Federazione:
1) I Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno alle Organizzazioni
territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio.
2) Gli operatori del settore aderenti alle sopracitate Organizzazioni territoriali
ove non sia ancora costituito il Sindacato provinciale di categoria.
I soci di cui ai punti 1) e 2) possono altresì aderire alla Federazione
anche in qualità di Socio Sostenitore conferendo alla Federazione ulteriore
contributo stabilito dal Consiglio.
L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale
e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.
Gli operatori ed i Sindacati associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione
i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali
di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio
del Turismo e dei Servizi e dalle delibere della Federazione, nella misura e
con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
Top
ART. 4 - Cause di perdita della qualitą di socio.
Determinano la perdita della qualità di socio:
1) La mancata corresponsione dei contributi sociali;
2) le dimissioni presentate per iscritto dal socio stesso;
3) il decesso del socio;
4) la cessazione dell'attività ovvero la cessazione di Sindacato Provinciale
di Categoria;
5) l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente statuto;
6) l'indegnità del socio;
7) lo scioglimento della Federazione, deliberato dal Congresso straordinario.
L'organo competente a decretare la perdita della qualità di socio è
il Consiglio a maggioranza dei suoi membri.
Top
ART. 5 - Doppio inquadramento.
1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione nazionale
di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce
fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del
quale l'adesione alla Federazione comporta l'automatica e contestuale adesione
a quella territoriale, e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive
connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto
da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante della Federazione
e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere
generale interessata.
Top
TITOLO III° - ORGANI
ART. 6 - Organi.
Sono organi della Federazione:
1) Il Congresso Nazionale
2) Il Presidente
3) Il Consiglio
4) Il Presidente del Consiglio
5) La Giunta Esecutiva
6) Il Collegio dei Sindaci
7) L'Assemblea delle Province
8) Il Collegio dei Probiviri
Top
ART. 7 - Il congresso nazionale.
Il Congresso Nazionale è costituito da:
1) Il Presidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria di cui al precedente
articolo 3 punto 1) ovvero altro rappresentante purché socio del
Sindacato stesso.
2) Gli operatori di cui al precedente articolo 3 punto 2).
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai componenti del Congresso in regola
con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio.
A ciascun Sindacato di cui all'articolo 3 punto 1) spettano tanti voti quanti
sono i soci ad esso regolarmente iscritti ai quali si aggiunge un ulteriore
voto per ciascun socio sostenitore appartenente al Sindacato stesso.
A ciascun operatore di cui all'articolo 3 punto 2) spetta un voto al quale si
aggiunge un ulteriore voto qualora l'operatore sia anche socio sostenitore.
Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo
Interassociativo forniti dalle Ascom, eventualmente integrati dalle schede d'adesione
o altra documentazione equipollente per i casi in cui il predetto contributo
non sia applicabile.
Ciascun componente il Congresso può delegare altro socio che non potrà
comunque essere portatore di più di due deleghe.
Top
ART. 8 - Congresso ordinario e straordinario.
Il Congresso può essere Ordinario o Straordinario.
Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce almeno ogni quattro anni su convocazione
del Presidente o di chi ne fa le veci con le modalità che il Consiglio
fisserà di volta in volta.
Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente della Federazione
quando lo ritenga opportuno o per decisione del Consiglio o quando ne facciano
richiesta almeno un quinto dei soci aderenti presentando uno schema di ordine
del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio
o dal prescritto numero di soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni
dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti la convocazione sarà
effettuata, entro i successivi 10 giorni, ad iniziativa dei proponenti.
Top
ART. 9 - Votazioni.
Il Congresso, in via preliminare, stabilisce il sistema di votazione, ma per
le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche si procede
con votazione a scrutinio segreto.
Nelle votazioni a scrutinio non segreto, in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la votazione
si ripete una seconda volta. Nel caso si verifichi nuovamente il risultato di
parità, le proposte si intendono respinte. Nelle elezioni per le cariche
statutarie, quando ci sia parità di voti tra i due eletti, s'intende
eletto il più giovane.
Top
ART. 10 - Competenze del congresso nazionale.
Il Congresso Nazionale:
a) delibera la linea politico-sindacale della Federazione;
b) esamina la relazione del Presidente Federale sulla politica sindacale e sulla
gestione finanziaria;
c) elegge il Presidente della Federazione scegliendolo tra i titolari delle
ditte o i rappresentanti legali delle società aderenti alla Federazione;
d) elegge il Consiglio composto da 10 a 20 membri;
e) elegge il Collegio dei Sindaci composto da tre effettivi e due supplenti;
f) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
g) delibera eventuali modifiche statutarie;
h) elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Top
ART. 11 - Il consiglio.
Il Consiglio è composto dai membri eletti dal Congresso Nazionale nonchè
da un numero fino a tre eventualmente cooptati dall'Organo stesso che decadono
con il Consiglio che li ha eletti.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il
proprio Presidente e un Vicepresidente; inoltre designa cinque membri che andranno
a comporre la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio è convocato dal proprio Presidente almeno ogni 6 mesi e quante
volte lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei Consiglieri o la Giunta o il Collegio dei Sindaci.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di Consiglieri,
il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta; altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi
10 giorni ad iniziativa dei proponenti.
Il Consiglio viene convocato mediante lettera o telegramma ovvero fax da spedire,
rispettivamente almeno 10 giorni o 5 giorni prima del giorno fissato per la
convocazione, a ciascun Consigliere.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza.
Per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni di competenza del
Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto.
In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi prevale la parte che
comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete l'operazione di voto
si ripete e in caso di rinnovata parità le proposte si intendono respinte.
Nelle elezioni per le cariche interne, quando ci sia parità di voti tra
due eletti, si intende eletto il più giovane. Non sono ammesse deleghe.
Top
ART. 12 - Il presidente del consiglio.
Il Presidente del Consiglio provvede alla direzione e al coordinamento delle
attività del Consiglio, vigila sull'attuazione delle direttive generali
emanate dal Congresso Nazionale, promuove gli indirizzi di politica sindacale
della categoria, convoca e presiede l'Assemblea delle Province, riferisce ogni
sei mesi al Presidente federale sull'attività svolta.
Top
ART. 13 - Competenze del consiglio.
Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso nazionale:
a) detta i criteri d'azione della Federazione;
b) può cooptare fino a tre ulteriori Consiglieri scelti tra gli operatori
del settore e soci delle Organizzazioni Territoriali aderenti alla Confcommercio;
c) approva annualmente la relazione politica e finanziaria, nonchè
i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dalla Giunta;
d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Sindacati di cui all'art.
3 punto 1, di quelli dovuti dagli operatori di cui all'art. 3 punto 2, nonchè
la quota ulteriore dovuta dai soci sostenitori;
e) realizza le deliberazioni del Congresso nazionale e impartisce, tra un Congresso
e l'altro le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie
e per l'attività della Federazione, nonchè di programmare
gli indirizzi di politica sindacale della categoria;
f) nomina i componenti delle commissioni relative ai singoli settori merceologici;
g) delibera sulla perdita di qualità di socio nei casi previsti dall'art.
4 del presente statuto;
h) nomina il Segretario Generale della Federazione;
i) nella seduta precedente lo svolgimento del Congresso Nazionale procede a
determinare le modalità per la partecipazione al Congresso dei soggetti
che lo costituiscono;
l) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi
e che, in relazione ai compiti della Federazione, sia ad esso sottoposto dal
Presidente.
Top
ART. 14 - La giunta esecutiva.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione, dal Presidente
del Consiglio e da cinque membri del Consiglio. Essa è convocata almeno
una volta all'anno dal Presidente della Federazione o di chi ne fa le veci.
La Giunta Esecutiva tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati
dal Consiglio, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio e può
sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo
sottoporre a ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte
in sua vece.
Top
ART. 15 - Il presidente della federazione.
Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario,
ne ha la firma che può delegare al Presidente del Consiglio.
Egli vigila sull'andamento generale della Federazione e sulla regolare attuazione
delle delibere degli Organi Collegiali.
Il Presidente:
a) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
b) convoca il Congresso Nazionale;
c) esercita, in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo
riferire per ratifica alla stessa nella sua prima riunione successiva;
d) si sostituisce al Presidente del Consiglio in caso di inattività di
questo.
Top
ART. 16 - Il collegio dei sindaci.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,
eletti dal Congresso; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa
e ne riferisce al Congresso Nazionale; può partecipare senza voto alle
riunioni del Consiglio.
Nella sua prima riunione il Collegio provvede a eleggere nel suo seno il proprio
Presidente.
L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del
giorno, deve essere inviato anche ai Sindaci ai sensi e per gli effetti dell'art.
2405 1øc. C.C..
Top
ART. 17 - Collegio dei probiviri.
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi
e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.
Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel
suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni
che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del
presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere
su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
Top
ART. 18 - L'assemblea delle provincie.
L'assemblea provinciale è costituita dai presidenti dei sindacati provinciali
aderenti alla Federazione di ciascuna provincia. L'assemblea si riunisce semestralmente
ed ha compiti generali d'indirizzo e di coordinamento delle attività
svolte dalla Federazione all'interno delle singole province.
Top
ART. 19 - Le cariche statuarie.
Tutte le cariche statutarie hanno la durata di quattro anni e sono gratuite.
Le persone che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Federazione o
di Presidente del Consiglio per due mandati quadriennali consecutivi, decorrenti
dall'entrata in vigore del presente Statuto, non sono immediatamente rieleggibili
alla stessa carica.
In caso di recesso o decadenza di un Consigliere è lo stesso Consiglio
che provvederà, se lo ritiene necessario, a rimpiazzare il posto vacante.
Il Consigliere che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del
Consiglio decade dalla carica e viene sostituito dal candidato non eletto che
abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di vacanza del posto di Presidente della Federazione assume la presidenza
il Presidente del Consiglio, il quale dovrà provvedere a convocare il
Congresso entro 90 giorni dalla data della vacanza per l'elezione del nuovo
Presidente.
Top
ART. 20 - Incompatibilitą.
1. Le cariche di Presidente, Presidente del Consiglio, membro di Giunta, nonchè
Segretario Generale, ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili
con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello
delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati
parlamentari o incarichi di partito.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù
di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.
Top
ART. 21 - Il segretario generale.
Il Segretario Generale della Federazione, se nominato, è responsabile
dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti
e della disciplina del personale della Federazione.
Assiste gli Organi della Federazione nell'espletamento dei compiti ad essi demandati.
Svolge, inoltre, funzioni di segretario degli organi collegiali e partecipa
ai relativi lavori con voto consultivo.
Top
ART. 22 - Comitato regionale di coordinamento.
La Federazione si attiverà per promuovere la Costituzione, in seno alle
Unioni Regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi, un proprio comitato
regionale di coordinamento sindacale il quale collaborerà a trattare
e risolvere i problemi di specifico interesse regionale.
Top
TITOLO IV° - PATRIMONIO - BILANCIO
Il patrimonio della Federazione è costituito dalle eccedenze attive
delle gestioni annuali, dai contributi annuali versati dai soci, dai contributi
volontari dei soci, da donazioni ed elargizioni conferite alla Federazione e
dai proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura della Federazione.
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Straordinario
con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Con le stesse modalità si può deliberare lo scioglimento della
Federazione.
Il Congresso, che ha deliberato lo scioglimento, nomina da uno a tre liquidatori,
determinandone i poteri e deliberando in merito alla devoluzione delle eventuali
attività patrimoniali. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento
della Federazione, le delibere dovranno essere verbalizzate da notaio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto
della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice
Civile.